Le Rappresentanze Sindacali Aziendali dei dirigenti sono costituite dai Sindacati territoriali Federmanager nelle aziende, per rappresentare e tutelare gli interessi dei dirigenti nel quadro dei principi e delle direttive di politica categoriale e sindacale della Federazione.
ART.1
Federmanager è rappresentata nel Gruppo Enel dal Coordinamento sindacale nazionale (CORDENEL) che costituisce la Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA).
ART.2
CORDENEL ha il compito di promuovere l’adesione alla Federazione nonché di assicurare, in collegamento con le Associazioni e/o Sindacati territoriali di riferimento, la tutela, l’assistenza e l’informazione ai dirigenti iscritti. Le funzioni esplicate dalla RSA sono riportate nell’allegato 1 (“Funzioni”).
ART.3
I componenti di CORDENEL sono eletti con le stesse modalità, riportate nell’allegato 2, previste per l’elezione delle RSA costituite nell’ambito delle Associazioni e/o Sindacati territoriali di Federmanager, dai dirigenti del Gruppo Enel alla data di avvio della procedura di elezione.
ART.4
I Rappresentanti eletti rimangono in carica per tre anni e decadono dall’incarico prima del termine del mandato per cessazione dal servizio e negli altri casi previsti dal Regolamento (allegato 2). I Rappresentanti decaduti dall’incarico vengono sostituiti, per la residua durata del mandato triennale, dai primi classificati fra i non eletti secondo le regole indicate dal Regolamento.
ART.5
Il Coordinamento nazionale elegge al proprio interno, a maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti, un Coordinatore, un Vice-Coordinatore ed un Segretario. Nel caso di mancato raggiungimento della maggioranza qualificata dei presenti, anche per delega, a partire dalla terza votazione si procede a maggioranza semplice. La terza sessione di votazione non può avvenire nella stessa giornata della sessione precedente. Le linee programmatiche e gli interventi da realizzare sono definiti collegialmente da CORDENEL.
ART.6
I componenti del Coordinamento nazionale decadono dall’incarico prima del termine del mandato per cessazione dal servizio e in tutti i casi in cui decadono dalla qualifica di membro della Rappresentanza Sindacale Aziendale. Ai componenti decaduti del Coordinamento subentrano, per la durata residua del mandato triennale, i nuovi membri della RSA eletti secondo le regole indicate dal Regolamento, prescindendo dall’appartenenza all’Area aziendale.
ART.7
I poteri di intervento sindacale sono regolati, fatti salvi gli specifici obblighi di informazione e consultazione dei dirigenti previsti dall’art. 20 del c.c.n.l. 25/11/2009, da apposite intese tra la Federmanager e il CORDENEL. I documenti che impegnano la rappresentanza ai vari livelli, sia nei confronti della controparte aziendale sia nei rapporti esterni e, più in generale, ogni documento e/o decisione il cui contenuto investa indirizzi sindacali o linee di politica categoriale della Federazione, dovranno essere preventivamente concordati con la Federmanager.